Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo l'art. 2504-quater del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2504-quinquies (Incorporazione di società interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-16