Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 7 feb 1991
1. Dopo l'art. 2504-ter del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2504-quater (Invalidità della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-15