Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 21 mar 1991
1. L'art. 2503 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22#art-10