Art. 9
Capo II

Art. 9

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In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente: "Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini ). - 1. Al fine di favorire i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero previsti dall'articolo 371 del codice, il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. 2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto. 3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.".
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