Art. 47
Capo IX

Art. 47

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In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è inserito il seguente: "Art. 32-bis (Opposizione). - 1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni. 2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione. 3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio. 4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna. 5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi. 6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/01/1991, n. 24 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-47