Art. 43
Capo IX

Art. 43

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In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo il comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-43