Art. 41
Capo IX

Art. 41

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In vigore dal 15 feb 1991
1. Il comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente: " 4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-41