Capo IX
Art. 37
37 / 56In vigore dal 15 feb 1991
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente:
" (Fermo di minorenne indiziato di delitto). - 1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell', può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-37