Art. 36
Capo IX

Art. 36

36 / 56
In vigore dal 15 feb 1991
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è così modificato: a) il comma 2 è soppresso; b) nel comma 3, le parole "delle facoltà previste dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "della facoltà prevista dal comma 1".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-36