Capo VII
Art. 28
28 / 56In vigore dal 15 feb 1991
1. L'articolo 667 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-28