Art. 24
Capo V

Art. 24

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In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 390 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-24