Art. 19
Capo IV

Art. 19

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In vigore dal 15 feb 1991
1. L'articolo 325 del codice di procedura penale è così modificato: a) nel comma 1, le parole "Contro le ordinanze emesse a norma dell'articolo 324" sono sostituite dalle seguenti: "Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324"; b) nel comma 2, le parole "contro il provvedimento di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-19