Art. 17
Capo IV

Art. 17

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In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo l'articolo 322 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. 2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-17