Capo IV
Art. 13
13 / 56In vigore dal 15 feb 1991
1. Nel comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, dopo le parole "il giudice", sono inserite le seguenti, comprese tra due virgole: "se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-13