Art. 10
Capo III

Art. 10

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In vigore dal 15 feb 1991
1. L'articolo 263 del codice di procedura penale è così modificato: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: " 4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato."; b) nel comma 5, dopo le parole "che dispone la restituzione" sono inserite le seguenti: "o respinge la relativa richiesta".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-10