Art. 8
Capo I

Art. 8

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In vigore dal 1 gen 1991
1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purchè compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-8