Art. 7
Capo I

Art. 7

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In vigore dal 1 gen 1991
1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell', un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell' della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-7