Art. 4
Capo I

Art. 4

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In vigore dal 1 gen 1991
1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-4