Capo I
Art. 3
3 / 20In vigore dal 1 gen 1991
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall', una diversa aliquota, l'addizionale di cui all' è dovuta nella misura minima.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-3