Art. 2
Capo I

Art. 2

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In vigore dal 1 gen 1991
1. Ciascuna regione a statuto ordinario potrà determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-2