Capo II
Art. 15
15 / 20In vigore dal 1 gen 1991
1. Gli organi statali preposti al controllo della dichiarazione trimestrale richiamata al comma 1 dell' ed ai riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti officine del gas di città comunicano alle regioni ove sono ubicate le utenze controllate l'esito dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano accertate irregolarità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-15