Art. 43 · Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo
Titolo VII

Art. 43

Abrogato43 / 43

Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo

In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356#art-43