Art. 3 · Approvazione del progetto
Titolo I

Art. 3

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Approvazione del progetto

In vigore dal 18 dic 1990
1. Il progetto è approvato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. L'approvazione è subordinata all'accertamento della rispondenza del progetto alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio: in particolare sono valutati i profili della stabilità, dell'efficienza, della funzionalità, dell'adeguatezza organizzativa e, con riferimento alla struttura del gruppo che eventualmente si determini, anche l'economia nel ricorso ad una pluralità di soggetti giuridici. L'approvazione del progetto può essere condizionata a modifiche e integrazioni, sulle quali l'ente delibera con le modalità di cui all', comma 3. Il decreto fissa un termine per la cessazione dell'esercizio dell'attività bancaria da parte dell'ente che effettua l'operazione. 2. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, approva anche le variazioni che possono essere apportate dall'ente al progetto originario. 3. Il decreto di approvazione sostituisce tutti i provvedimenti comunque di competenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro del tesoro, ivi compreso quello di cui all' della legge 4 giugno 1985, n. 281, della Banca d'Italia o di altre autorità. Restano fermi i poteri di intervento spettanti alla Commissione nazionale per le società e la borsa e quelli attribuiti alla Banca d'Italia ai sensi dell' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. I progetti ai quali partecipino enti di cui all', comma 1, aventi sede nelle regioni a statuto speciale sono, prima dell'approvazione, trasmessi dal Ministro del tesoro alle regioni stesse, che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere. 5. Le singole operazioni indicate nel progetto approvato, per le quali le norme vigenti prevedono il rilascio di un provvedimento autorizzatorio, devono essere comunicate alla Banca d'Italia ai soli fini della verifica di conformità al progetto. La conformità si intende accertata ove, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia non si sia pronunciata in senso contrario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356#art-3