Titolo II
Art. 10
10 / 43Approvazione del concambio
In vigore dal 18 dic 1990
1. Il progetto di cui all' deve indicare i termini e le condizioni dell'operazione di conversione ovvero le modalità per stabilirli.
2. Una società di revisione iscritta all'albo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, deve attestare, con una relazione sottoscritta a norma dell', comma 2, del suddetto decreto, la congruità del rapporto di cambio.
3. I termini e le condizioni del rapporto di cambio sono approvati con decreto del Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356#art-10