Art. 5
5 / 5Entrata in vigore
In vigore dal 12 giu 1991
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
GASPARI, Ministro della funzione
pubblica
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CARLI, Ministro del tesoro
SOCCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PRANDINI, Ministro dei lavori
pubblici
BERNINI, Ministro dei trasporti
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
VIZZINI, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-09;376#art-5