Art. 3
3 / 5Introduzione delle merci nei magazzini generali e depositi doganali
In vigore dal 12 giu 1991
Introduzione delle merci nei magazzini generali
e depositi doganali
1. Nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere e nei depositi doganali possono essere custodite merci comunitarie, destinate all'esportazione, per le quali è prevista, in ragione del loro immagazzinamento, la concessione di benefici che, in genere, sono connessi con l'esportazione delle merci.
2. In tali magazzini e depositi possono essere custodite, altresì, con l'osservanza delle condizioni stabilite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, congiuntamente merci estere e merci nazionali, queste ultime anche soggette ad imposta di fabbricazione, destinate all'esportazione o al mercato interno, ferme restando le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
3. Alle merci dichiarate per l'introduzione nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 149, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-09;376#art-3