Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 giu 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. La tabella 23 concernente la pianta organica dei magistrati, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituita con la tabella 1 allegata al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-09-28;284#art-1