Titolo I›Capo III
Art. 20
20 / 40Programmi edilizi
In vigore dal 10 mag 1990
1. Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.
2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici può provvedersi con le procedure e modalità previste dall' della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all' della legge 28 settembre 1942, n. 1140.
È esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.
5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-04-26;105#art-20