Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 gen 1990
1. Le amministrazioni statali e l'amministrazione regionale si trasmettono reciprocamente, con congruo anticipo, gli schemi dei rispettivi programmi di interventi attinenti alla Valle d'Aosta prima della loro rimessione all'organo statale o regionale, rispettivamente competente alla loro approvazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;434#art-2