Art. 6 · Convenzioni per l'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale

Art. 6

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Convenzioni per l'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale

In vigore dal 31 gen 1990
Convenzioni per l'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale 1. Le convenzioni stipulate dalla regione per le finalità previste dall' della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono esenti da imposte o tasse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;433#art-6