Art. 3 · Istituti di istruzione tecnico-professionale

Art. 3

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Istituti di istruzione tecnico-professionale

In vigore dal 31 gen 1990
1. Gli istituti di istruzione tecnico-professionale aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ivi compresi quelli di istruzione artigiana, sono trasferiti alla regione.
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