Art. 3
3 / 7Istituti di istruzione tecnico-professionale
In vigore dal 31 gen 1990
1. Gli istituti di istruzione tecnico-professionale aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ivi compresi quelli di istruzione artigiana, sono trasferiti alla regione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;433#art-3