Art. 2 · Istruzione tecnico-professionale

Art. 2

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Istruzione tecnico-professionale

In vigore dal 31 gen 1990
1. Le funzioni trasferite ai sensi dell' per il territorio della regione riguardano l'istruzione tecnicopofessionale, avente la finalità di fornire la preparazione tecnica per l'esercizio delle professioni che attengono direttamente alla vita economica, nonché le altre attività di orientamento, formazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, che si realizzano anche attraverso la formazione continua, permanente e ricorrente. 2. La regione promuove, istituisce e organizza l'istruzione tecnico-professionale, anche al fine di consentire, mediante un'opportuna progressione di qualifiche, l'accesso alle attività lavorative di maggiore specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;433#art-2