Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 gen 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni; Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. In relazione alle funzioni che i comuni esercitano in materia di polizia amministrativa, in forza del combinato disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire tramite il presidente della giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, direttive ai sindaci, i quali sono tenuti ad osservarle. 2. I provvedimenti di cui all'art. 19, primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono adottati previa comunicazione al presidente della giunta regionale e devono essere sospesi, annullati o revocati ove lo stesso, sentito il questore, ne faccia motivata richiesta per esigenze di pubblica sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali GAVA, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;432#art-1