Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 gen 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni; Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. In attuazione dell', primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all', primo comma, lettera f), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato (e da enti pubblici) in materia di finanze regionali e comunali. 2. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.
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