Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 gen 1990
1. Gli interventi disposti con legge regionale sono attuati, secondo criteri di efficienza e di economicità, mediante convenzione con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali, ovvero dall'amministrazione regionale o attraverso enti regionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430#art-3