Art. 9 · Disposizioni finali

Art. 9

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Disposizioni finali

In vigore dal 17 gen 1990
1. I provvedimenti amministrativi che istituiscano nuovi organi misti devono essere previamente comunicati alla Conferenza. 2. Le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente decreto sono abrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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