Art. 9
9 / 9Disposizioni finali
In vigore dal 17 gen 1990
1. I provvedimenti amministrativi che istituiscano nuovi organi misti devono essere previamente comunicati alla Conferenza.
2. Le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente decreto sono abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-16;418#art-9