Art. 6 · Funzionamento della Conferenza

Art. 6

6 / 9

Funzionamento della Conferenza

In vigore dal 17 gen 1990
1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall', la Conferenza può riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attività produttive. 3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali. 4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonché una relazione annuale sull'attività da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale. 5. La documentazione di cui al comma 4 è ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione della amministrazioni statali e regionali interessate, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La conferenza definisce i criteri e le modalità per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli , comma 1, lettera c), e 3, comma 2. 6. Nei casi in cui più regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente può convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all', comma 1, lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-16;418#art-6