Art. 26 · Norme transitorie
Capo II

Art. 26

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Norme transitorie

In vigore dal 7 ott 1989
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto. 2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore. 3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 settembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali GAVA, Ministro dell'interno MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste DE LORENZO, Ministro della sanità CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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