Art. 24 · Relazione al Parlamento
Capo II

Art. 24

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Relazione al Parlamento

In vigore dal 7 ott 1989
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore. 2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-24