Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale›Titolo I›Capo I
Art. 1
1 / 324Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
In vigore dal 22 dic 1998
1. Agli effetti di quanto stabilito dall' del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-nda-1