Norme›Titolo I›Capo VII
Art. 96
120 / 324Separazione degli imputati detenuti
In vigore dal 24 ott 1989
1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato.
In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-96