Norme›Titolo I›Capo III
Art. 9
17 / 324Direzione e coordinamento delle sezioni
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell' del codice.
2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-9