Art. 88 · Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati
NormeTitolo ICapo VI

Art. 88

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Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati

In vigore dal 24 ott 1989
1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancellieria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-88