Norme›Titolo I›Capo VI
Art. 88
105 / 324Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati
In vigore dal 24 ott 1989
1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancellieria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-88