Norme›Titolo I›Capo VI
Art. 83
100 / 324Vendita o distruzione delle cose deperibili
In vigore dal 24 ott 1989
1. La vendita delle cose indicate nell' comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose.
Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.
3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-83