Norme›Titolo I›Capo VI
Art. 80
97 / 324Esecuzione di perquisizioni locali
In vigore dal 1 gen 2004
1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all', comma 3, del codice.
2. Se non si può provvedere a norma dell' comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-80