Norme›Titolo I›Capo VI
Art. 79
96 / 324Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-79