Art. 79 · Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali
NormeTitolo ICapo VI

Art. 79

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Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta. 2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-79