Art. 76 · Consegna al perito di documenti o di altri oggetti
NormeTitolo ICapo VI

Art. 76

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Consegna al perito di documenti o di altri oggetti

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-76