Norme›Titolo I›Capo VI
Art. 71
88 / 324Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
In vigore dal 24 ott 1989
1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall', il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell' comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-71