Norme›Titolo I›Capo VI
Art. 66
83 / 324Procedimento di esclusione del segreto
In vigore dal 12 ott 2007
1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell' comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.
2. Quando perviene la comunicazione prevista dall', comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-66