Art. 64-bis · Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile
NormeTitolo ICapo V

Art. 64-bis

Abrogato77 / 324

Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile

In vigore dal 9 ago 2019 al 18 ott 2021
1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-64-bis